Statuto

Art. 1

E' costituita la Fondazione Cellule Staminali. Essa è un'istituzione senza fini di lucro.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Terni, presso Azienda Ospedaliera S. Maria, via Tristano da Joannuccio: la stessa potrà, con deliberazione del Consiglio dei Fondatori, istituire filiali, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La Fondazione ha per scopo la promozione ed il sostegno allo sviluppo e alla diffusione della ricerca nel campo medico, biologico e biotecnologico con particolare riferimento alla ricerca nel settore della bioingegneria, ingegneria dei tessuti, cellule staminali e della medicina riparativa.
La Fondazione potrà  svolgere attività  di reperimento fondi, attività  culturali, scientifiche, di utilità  sociali, nell'ambito dei campi di ricerca sopraelencati ed allo scopo, promuovere ed organizzare dibattiti, convegni, studi, manifestazioni, ricerche, editare pubblicazioni e produzione audiovisivi su qualunque supporto nei settori oggetto della ricerca anche allo scopo di sostenere la ricerca, sviluppare le conoscenze tecnico-scientifiche nei settori della ricerca.
La Fondazione potrà  anche promuovere e partecipare alla costituzione di enti, società  e associazioni con terzi soggetti pubblici e/o privati per le proprie attività  e lo sviluppo e/o l'utilizzo dei risultati delle ricerche con particolare riferimento alle cellule staminali.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dai beni conferiti dai Fondatori all'atto della sua costituzione;
  • da oblazioni, donazioni, legati ad erogazioni di soggetti privati, imprese, associazioni, società  ed enti pubblici e privati in generale destinati all'incremento del patrimonio della Fondazione, e aventi oggetto beni mobili, titoli, diritti, compreso denaro, ed immobili.
  • da prodotti delle ricerche suscettibili di sfruttamento commerciale se destinati ad incremento patrimoniale (come previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 3)

Il finanziamento delle attività  della Fondazione viene assicurato dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, da eventuali specifiche donazioni, oblazioni, contributi di terzi soggetti privati, società  , imprese ed enti pubblici e privati in generale, da proventi derivanti da eventuali apposite convenzioni stipulate con terzi per l'attività  istituzionali nonchè da ogni altra fonte finanziaria di qualsiasi altro soggetto privato.

Art. 5

Per l'esplicazione delle proprie attività  la Fondazione potrà  trasferire fondi, somme di denaro, valori, beni strumentali, mobili ed immobili, diritti ad associazioni, università  , istituti di ricerca, enti pubblici e privati e terzi in generale; stipulare convenzioni, accordi, contratti con associazioni, università , istituti di ricerca, enti pubblici o privati e terzi in generale.

Art. 6

Sono organi della Fondazione:
1. il Consiglio dei Fondatori
2. il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente
3. il Consiglio di Amministrazione
4. il Collegio dei Revisori

Art. 7

Il Consiglio dei Fondatori è costituito dai Fondatori che, a tale scopo, nomineranno i loro rappresentanti. Il Consiglio dei Fondatori elegge, a maggioranza, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed un Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente: assumono la qualifica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio dei Fondatori:

  • nomina il Consiglio di Amministrazione
  • nomina il Segretario Amministrativo
  • nomina il Collegio dei Revisori e il suo Presidente
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione
  • delibera con l'unanimità  dei suoi componenti, le modifiche statutarie
  • delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione in caso di gravi violazioni delle norme statutarie accertate dal Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio si considerano validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti ad eccezione delle modifiche statutarie che debbono essere prese all'unanimità  dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio è convocato presso la sede o altrove dal Presidente con lettera raccomandata inviata alla sede dei componenti entro otto giorni precedenti la data fissata per la riunione e si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci e delibera a maggioranza di presenti salvo le diverse maggioranze previste da norme specifiche.
Entro il mese di marzo di ciascun anno approva il bilancio di previsione per l'anno corrente, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed entro il mese di aprile di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, designati dal Consiglio dei Fondatori scelti tra soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali. Il numero dei membri è determinato dal Consiglio dei Fondatori al momento della nomina.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio venga meno l'intero Consiglio decade. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ad eccezione di quelli che il presente statuto riserva al Consiglio dei Fondatori. Il Consiglio potrà  anche nominare commissioni, comitati e strutture finalizzati allo studio e alla ricerca di particolari settori nonchè alla valutazione e verifica delle attività  in corso o programmate con facoltà  di esprimere pareri consultivi determinandone la composizione, le attribuzioni e tutte le altre norme di funzionamento e potrà  anche redigere regolamenti per l'esercizio delle attività  istituzionali.
Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno nonchè tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei membri.
Esso è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata spedita a ciascuno dei componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione è fissato tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo anche telematico, idoneo ad assicurare la tempestiva convocazione, fatto pervenire agli aventi diritto al rispettivo domicilio nei termini suddetti. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. I verbali delle delibere devono essere trascritti su un apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente; nel caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio dei Fondatori nelle loro specifiche competenze, adempiendo gli incarichi loro conferiti dai Consigli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio di ogni anno sottopone al Consiglio dei Fondatori per l'approvazione, il bilancio di previsione per l'anno corrente ed entro il mese di marzo di ogni anno sottopone all'approvazione del Comitato dei Fondatori, per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 9

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e dirige le adunanze del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle delibere. In caso di sua assenza o impedimento gli stessi poteri e doveri spettano al Vicepresidente.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio dei Fondatori, si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di due membri supplenti; tutti iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili. Il Collegio dura in carica per cinque anni, i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Collegio esercita funzioni di vigilanza dell'attività  della Fondazione e a tale scopo, redige relazioni sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo, accerta la regolare tenuta della contabilità  compiendo periodiche verifiche della cassa, dei valori dei titoli della Fondazione e vigila sul rispetto delle norme statutarie. I componenti del Collegio, convocati con le modalità  sopra previste, hanno l'obbligo di assistere all'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi istituzionali.
In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione che residua, esaurita la liquidazione, sarà  devoluto ad altra Fondazione o Ente avente le stesse finalità  della Fondazione stessa.

Art. 12

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori che, senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi, si considerano decaduti a tutti gli effetti. La decadenza deve essere dichiarata dai rispettivi consigli.

Art. 13

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del C.C. ed alle norme disciplinanti le fondazioni.